L’accisa è un’imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D.L.504 del 26/10/1995 del Testo Unico Accise (T.U.A.).
Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e non.
Le tabelle sotto inerenti alle accise e le relative aliquote di imposta vigenti sono aggiornate al 2024:

(1)Su tutte le utenze domestiche, indipendentemente dalla residenza anagrafica, si applica la stessa aliquota di accisa: 0,0227€ per ogni kWh.
Per le utenze con potenza impegnata fino a 3 kW e residenza anagrafica, è prevista una esenzione applicata solo se i consumi mensili non superano i limiti prefissati. (vedi nota 2)
(2)In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW, se si consumano più di 150 kWh/mese, i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti.
In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW, se si consumano più di 220 kWh/mese, i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti.

(3) E' prevista l'esclusione e l'esenzione da accisa per alcuni impieghi dell'energia elettrica quali, ad esempio l'energia impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%
Quindi il Testo Unico delle Accise stabilisce che alcune imprese hanno diritto all’esclusione dall’accisa sull’energia elettrica sono:
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici (classificati DJ 27 – classificazione ATECO)
- Imprese che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici
(classificati DI 26 – classificazione ATECO)
L’esenzione è invece prevista per utenze riguardanti:
- Imprese che producono elettricità
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
- Opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh
- Forniture diplomatiche o consolari
- Forniture per le Forze armate di qualsiasi Stato della NATO
- Organizzazioni internazionali riconosciute (ONU, ecc)
- Accordi stipulati con paesi terzi che consentono anche l’esenzione dall’IVA su quei prodotti.

(*) A decorrere dal 1° Ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22 % secondo quanto
disposto dal Decreto-legge n. 98del 06/07/2011 - Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
(**) Decreto sull' IVA (D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni Tabella A n. 103 e Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011).

In conclusione, le accise rappresentano la cosiddetta pressione fiscale per il singolo medio imprenditore, queste posso essere agevolate solo se il proprio fornitore elettrico ne fa richiesta, perché altrimenti lo Stato richiede che questa venga pagata, prendendo 17 volte le accise dovute ogni mese. Le categorie che aderiscono all'agevolazione inerente all'accise sono:
-Attività Industriali e artigianali
-Attività Commerciali
-Attività Alberghiere e Turistiche
-Case di Cura e Riposo
-Attività Senza Lucro e Sportive
Mentre le categorie che sono escluse ed esenti all'accise sono:
-Forze armate
-Impianti Mineralogici
-Riduzione Chimica
-Processi Elettrolitici
-Processi Metallurgici
Invece per quanto concerne L'IVA,
Il decreto richiama l’applicazione
di un’aliquota ridotta solo per alcune categorie:
- Imprese Estrattive e Manifatturiere
-Imprese Poligrafiche
-Imprese Editoriali e Simili
-Imprese Agricole
-Soggetti Domestici